L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal pubblico Ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico Ministero.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare le istanze presso gli sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione.