Lo Stato riconosce al lavoratore di una Pubblica Amministrazione il diritto di detrarre alcune somme dal valore lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il valore della detrazione è definito in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo e incide direttamente sulla busta paga del contribuente.
Per determinare l'importo delle detrazioni spettanti è innanzitutto necessario comunicare la propria situazione reddituale e familiare al datore di lavoro.
Approfondimenti
I familiari a carico
I familiari a carico sono:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e il coniuge separato o divorziato (anche a seguito di scioglimento dell'unione civile), solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dalla persona in questione un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Possono essere considerati fiscalmente a carico i familiari che non possiedono un reddito superiore a 2.840,51 € con riferimento all'intero periodo d'imposta.
I redditi esenti dal calcolo del reddito complessivo
I redditi esenti dal calcolo del reddito complessivo sono:
- il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della cosiddetta "cedolare secca"
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni
- le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i "contribuenti minimi" e per "nuove iniziative produttive"
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:49.11