 
I coniugi separati possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice presentando una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 157, Codice civile).
È possibile recarsi nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio o in quello di residenza, se il matrimonio è stato trascritto anche in quel Comune.
Puoi trovare questa pagina in
                      Aree tematiche:                                Certificati e documenti
                      Famiglia
                  
        
                      Io sono:                                Famiglia
                  
        
                      Sezioni:                                Servizi demografici
                  
      
        Ultimo aggiornamento: 17/07/2025 04:00.20
      
      