La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).

Iter

L’assegno viene erogato dall’INPS previa domanda e relativa valutazione da parte del Comune di residenza.

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Domanda di concessione dell'assegno di maternità

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 11:16.34