I costi di demolizione e le formalità relative alla radiazione del veicolo sequestrato sono a carico del richiedente.
Ricevuta l'autorizzazione, il richiedente avrà a disposizione il veicolo, esclusivamente per le operazioni di demolizione, solo dopo aver versato per intero l'importo corrispondente alla sanzione minima. Le operazioni di radiazione devono concludersi entro 30 giorni dalla contestazione della violazione.
Comunicata all'ente accertatore l'avvenuta demolizione del veicolo, il richiedente verrà rimborsato di parte del deposito cauzionale.
È previsto il pagamento del deposito cauzionale pari all’importo minimo edittale della sanzione di cui al Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 193, com. 2.
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