Ospitalità temporanea
( L’ospitalità è autorizzata dall’ente proprietario o dall’ente gestore e non deve determinare sovraffollamento. urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4~art17 )

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Iter

Se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, l'ente proprietario emana apposito provvedimento per autorizzare l'ospitalità temporanea o il suo rinnovo. Se invece mancano i presupposti, rigetta la domanda dandone comunicazione al richiedente.

Se è accertata la violazione delle disposizioni sull'ospitalità temporanea, l'ente proprietario diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida, dichiara la decadenza dell’assegnazione adottando gli adempimenti di competenza.

Per gli inquilini di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico di proprietà non comunale la domanda deve essere presentata direttamente all’ente proprietario.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 16:46.46